Valutazione e PEI nella scuola secondaria di II grado: percorsi, criteri e normativa

📌 Questo articolo è per:


✔ docenti curricolari
✔ docenti di sostegno
✔ genitori
✔ dirigenti
✔ staff di inclusione

Valutazione e PEI nella scuola secondaria di II grado

📌percorsi, criteri e normativa

Durante il percorso alla scuola secondaria di II°, capita spesso che docenti e famiglie si chiedano: “Come valutare un alunno con PEI senza penalizzarlo, ma restando entro i criteri normativi?”
Questo articolo aiuta a capire cosa prevedono i percorsi ordinari, personalizzati e differenziati , come scegliere criteri coerenti e quali sono le ricadute sul titolo di studio.

📙Riferimento normativo

Il D.Lgs. 66/2017, art. 7, comma 2, stabilisce che il PEI:

«[…] esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata […]».

Questo significa che valutazione, verifica e criteri valutativi non sono aspetti accessori, ma parti strutturali del PEI, da definire in modo coerente con il percorso previsto per l’alunno.

📌I percorsi nella scuola secondaria di II grado

Nella scuola secondaria di II grado il PEI consente di individuare tre diversi percorsi:

  1. Percorso ordinario – A
  2. Percorso personalizzato con prove equipollenti – B
  3. Percorso differenziato – C

⚠️NOTA

📌 È importante chiarire che il percorso differenziato è previsto esclusivamente per la scuola secondaria di II grado.
Nel primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di I grado) non esistono percorsi differenziati in senso normativo, anche se talvolta questa espressione viene utilizzata in modo improprio.

📙Le indicazioni delle Linee guida del D.M. 182/2020

Le Linee guida allegate al D.M. 182/2020 descrivono in modo puntuale le caratteristiche dei tre percorsi, richiamate nella Sezione 8 del PEI.

🔹 Percorso ordinario

➡️ Opzione A

Con l’opzione A l’alunno segue la progettazione della classe e viene valutato secondo gli stessi criteri previsti per tutti.

Questo, però, non significa assenza di personalizzazione.
La normativa chiarisce che:

  • anche nel percorso ordinario sono previste modalità di verifica personalizzate;
  • strumenti, tempi e modalità possono essere adattati, come indicato nella Sezione 8.2 del PEI;
  • la personalizzazione non incide sugli obiettivi, ma sul modo di accertarli.

🔹 Percorso personalizzato

➡️ Opzione B

L’opzione B definisce un percorso che:

  • è personalizzato o adattato,
  • saperi essenziali e prestazioni minime ➡️un tempo obiettivi minimi
  • conserva la validità ai fini del conseguimento del titolo di studio,
  • prevede la possibilità di utilizzare prove di verifica equipollenti.

Le prove equipollenti:

  • hanno lo stesso valore di quelle della classe;
  • possono essere diverse per modalità, strumenti o tempi;
  • consentono semplificazioni che non compromettono la validità della prova.

📌 In questo percorso possono rientrare:

  • dispense da prestazioni non indispensabili;
  • supporti che garantiscono l’autonomia di base;
  • facilitazioni non determinanti.

Poiché la progettazione viene modificata (anche se non in modo radicale), cambiano i risultati attesi e diventa necessario adattare i criteri di valutazione, tenendo conto anche della rilevanza delle discipline rispetto allo specifico indirizzo di studi.

👉 Equipollente non significa più facile, ma diverso nel modo.

📌 Un aspetto fondamentale:
anche una sola disciplina impostata in questo modo rende l’intero percorso didattico “equipollente”.

🔹 Percorso differenziato

➡️ Opzione C

L’opzione C viene selezionata quando:

  • gli obiettivi disciplinari sono nettamente ridotti o diversi rispetto a quelli della classe;
  • non è proponibile una valutazione su prove equipollenti.

In questo caso è necessario:

  • definire chiaramente gli obiettivi previsti;
  • indicare i risultati attesi;
  • esplicitare i criteri di valutazione, coerenti con il percorso svolto.

📌 Un aspetto fondamentale:
anche una sola disciplina impostata in questo modo rende l’intero percorso didattico “differenziato”.

 

Esonero da una disciplina

Rientrano nell’opzione C anche le situazioni in cui:

  • non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare, neppure ridotta;
  • non è possibile definire obiettivi valutabili senza forzature eccessive.

In questi casi può essere previsto l’esonero totale dall’insegnamento di una disciplina, che:

  • è deciso dal Consiglio di Classe;
  • deve costituire una scelta eccezionale, motivata da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento.

Quando si decide l’esonero:

  • va specificato nel PEI;
  • devono essere indicate le attività alternative svolte durante quelle ore;
  • vanno chiarite le modalità di organizzazione e valutazione di tali attività.

Se le modalità di verifica e gli esiti attesi sono già definiti nella Sezione 5 del PEI (Profilo di funzionamento), è possibile effettuare un rinvio esplicito.

📌Conclusione

La distinzione tra percorso ordinario, equipollente e differenziato non è formale, ma incide profondamente su:

  • progettazione didattica;
  • modalità di verifica;
  • criteri di valutazione;
  • esiti finali e valore del titolo di studio.

Per questo è fondamentale che tali scelte siano:

  • chiare,
  • condivise,
  • coerenti con il PEI,
  • correttamente documentate.

La valutazione, infatti, non è un atto isolato, ma l’esito di un percorso progettato in modo consapevole e responsabile.

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