📌 Questo articolo è per:
✔ docenti curricolari
✔ docenti di sostegno
✔ genitori
✔ dirigenti
✔ staff di inclusione
📌Percorsi, criteri e normativa
Valutazione e PEI nella scuola secondaria di II grado
Durante il percorso alla scuola secondaria di II°, capita spesso che docenti e famiglie si chiedano: “Come valutare un alunno con PEI senza penalizzarlo, ma restando entro i criteri normativi?”
Questo articolo aiuta a capire cosa prevedono i percorsi ordinari, personalizzati e differenziati , come scegliere criteri coerenti e quali sono le ricadute sul titolo di studio.

📙Riferimento normativo
Il D.Lgs. 66/2017, art. 7, comma 2, stabilisce che il PEI:
«[…] esplicita le modalità di sostegno didattico, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata […]».
Questo significa che valutazione, verifica e criteri valutativi non sono aspetti accessori, ma parti strutturali del PEI, da definire in modo coerente con il percorso previsto per l’alunno.
📌I percorsi nella scuola secondaria di II grado
Nella scuola secondaria di II grado il PEI consente di individuare tre diversi percorsi:
- Percorso ordinario – A
- Percorso personalizzato con prove equipollenti – B
- Percorso differenziato – C
⚠️ NOTA
📌 È importante chiarire che il percorso differenziato è previsto esclusivamente per la scuola secondaria di II grado.
Nel primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di I grado) non esistono percorsi differenziati in senso normativo, anche se talvolta questa espressione viene utilizzata in modo improprio.
📙Le indicazioni delle Linee guida del D.M. 182/2020
Le Linee guida allegate al D.M. 182/2020 descrivono in modo puntuale le caratteristiche dei tre percorsi, richiamate nella Sezione 8 del PEI.
➡️ Opzione A
Con l’opzione A l’alunno segue la progettazione della classe e viene valutato secondo gli stessi criteri previsti per tutti.
Questo, però, non significa assenza di personalizzazione.
La normativa chiarisce che:
- anche nel percorso ordinario sono previste modalità di verifica personalizzate;
- strumenti, tempi e modalità possono essere adattati, come indicato nella Sezione 8.2 del PEI;
- la personalizzazione non incide sugli obiettivi, ma sul modo di accertarli.
🔹 Percorso personalizzato
➡️ Opzione B”
L’opzione B definisce un percorso che:
- è personalizzato o adattato,
- saperi essenziali e prestazioni minime ➡️un tempo obiettivi minimi
- conserva la validità ai fini del conseguimento del titolo di studio,
- prevede la possibilità di utilizzare prove di verifica equipollenti.
Le prove equipollenti:
- hanno lo stesso valore di quelle della classe;
- possono essere diverse per modalità, strumenti o tempi;
- consentono semplificazioni che non compromettono la validità della prova.
📌 In questo percorso possono rientrare:
- dispense da prestazioni non indispensabili;
- supporti che garantiscono l’autonomia di base;
- facilitazioni non determinanti.
Poiché la progettazione viene modificata (anche se non in modo radicale), cambiano i risultati attesi e diventa necessario adattare i criteri di valutazione, tenendo conto anche della rilevanza delle discipline rispetto allo specifico indirizzo di studi.
👉 Equipollente non significa più facile, ma diverso nel modo.
📌 Un aspetto fondamentale:
anche una sola disciplina impostata in questo modo rende l’intero percorso didattico “equipollente”.
➡️ Opzione C
L’opzione C viene selezionata quando:
- gli obiettivi disciplinari sono nettamente ridotti o diversi rispetto a quelli della classe;
- non è proponibile una valutazione su prove equipollenti.
In questo caso è necessario:
- definire chiaramente gli obiettivi previsti;
- indicare i risultati attesi;
- esplicitare i criteri di valutazione, coerenti con il percorso svolto.
📌 Un aspetto fondamentale:
anche una sola disciplina impostata in questo modo rende l’intero percorso didattico “differenziato”.
Esonero da una disciplina
Rientrano nell’opzione C anche le situazioni in cui:
- non sussistono le condizioni per una progettazione disciplinare, neppure ridotta;
- non è possibile definire obiettivi valutabili senza forzature eccessive.
In questi casi può essere previsto l’esonero totale dall’insegnamento di una disciplina, che:
- è deciso dal Consiglio di Classe;
- deve costituire una scelta eccezionale, motivata da impedimenti oggettivi o incompatibilità, non da mere difficoltà di apprendimento.
Quando si decide l’esonero:
- va specificato nel PEI;
- devono essere indicate le attività alternative svolte durante quelle ore;
- vanno chiarite le modalità di organizzazione e valutazione di tali attività.
Se le modalità di verifica e gli esiti attesi sono già definiti nella Sezione 5 del PEI (Profilo di funzionamento), è possibile effettuare un rinvio esplicito.
📌Conclusione
La distinzione tra percorso ordinario, equipollente e differenziato non è formale, ma incide profondamente su:
- progettazione didattica;
- modalità di verifica;
- criteri di valutazione;
- esiti finali e valore del titolo di studio.
Per questo è fondamentale che tali scelte siano:
- chiare,
- condivise,
- coerenti con il PEI,
- correttamente documentate.
La valutazione, infatti, non è un atto isolato, ma l’esito di un percorso progettato in modo consapevole e responsabile.
