GLO: procedure e normativa

A proposito di GLO e scuola, nonostante siano passati quasi due anni dalla pubblicazione del DM 182/20, ancora oggi, persistono diversi dubbi sulle procedure e modalità relative alla costituzione e alla convocazione dei GLO.

Proverò a fare chiarezza avendo come focus l’inclusione scolastica e la valorizzazione del PEI, andando oltre  le questioni normative, seppur chiarendole e precisandole.

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Da chi è composto il GLO?

Dall’art.3 c 1 del DI 182/20  “Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno
parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.”

Dall’art.3 c 2 del DI 188/20 “Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.

Modalità costituzione e convocazione GLO

Prima di tutto chiariamo le modalità di costituzione e di convocazione del GLO.

I l GLO viene costituito con apposito decreto da parte del DS come da DI 182/20 art. 3 c. 8

Il decreto deve essere nominale, ossia contenere sia i nominativi dei membri del GLO,  sia il riferimento all’alunno con disabilità.

In alcune scuole la prassi è di convocare tutti i membri del GLO in unico decreto o in alternativa di non costituirlo affatto. Seppur nel rispetto dell’Autonomia scolastica, tale modalità non sarebbe corretta da un punto di vista normativo e ancor di più, non lo sarebbe da un punto di vista concettuale ai fini dell’ inclusione scolastica.

A chi spetta essere membro del GLO?

Il DI 182/20 all’art. 3 e all’art.2 riporta una differenza sottile tra componenti e partecipanti.

Di fatto, tutti sono considerati membri del GLO acquisendo relativi diritti e doveri.

I membri del GLO vanno sempre convocati e indicati in tutti i documenti dove richiesto?

La questione non è di poco conto e per comprenderla a pieno bisogna contemplare l’aspetto normativo e ancor di più l’aspetto progettuale, inclusivo condiviso da tutti i membri del GLO.

Nel rispetto della normativa che prevede la costituzione del GLO e relativa  convocazione dei membri che ne fanno parte e riflettendo su quanto fino ad ora scritto, non possono essere ritenute, dal mio punto di vista, corrette le seguenti procedure:

  • Predisporre,  da parte del DS, un unico Decreto di costituzione del GLO collettivo, un ulteriore aggravante potrebbe essere data dall’inserimento e pubblicazione dei nominativi dei membri. Di fatto, le persone che vengono nominate devono attenersi al rispetto della privacy e dovrebbero conoscere solo i nomi dei componenti GLO di cui fanno parte. Quindi, il decreto con la costituzione del GLO deve contenere in nominativi di tutti i membri e deve essere inviato solo ai diretti interessati.
  • Un grave errore, inoltre, sarebbe di omettere i nominativi dei membri del GLO nella sezione del PEI dedicata. Questo punto, oltre a non considerare l’aspetto normativo, tralascia un aspetto ancor più importante, ossia la vera essenza e missione del GLO. I membri devono condividere i contenuti del progetto dedicato all’alunno con disabilità anche se, ad esempio, non saranno presenti durante l’incontro.

Come procedere per la convocazione del GLO & firma PEI per i membri assenti?

Indipendentemente dalla partecipazione al GLO la convocazione dovrebbe essere inoltrata agli interessati  con un congruo preavviso che solitamente viene quantificato in 5 giorni.

Qualora i membri del GLO risultassero assenti al primo incontro per la definizione del PEI, avrebbero comunque diritto di firma, ma non l’obbligo. Inoltre, si precisa che anche i membri presenti potrebbero decidere di non firmare il documento, di fatto , nessuno può essere obbligato a farlo se non d’accordo con quanto riportato nel PEI.

Come riportato dalle Linee Guida, a pag. 12 “La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica.” La firma non è indispensabile per la validità del PEI proprio perchè nessuno può essere obbligato.

Detto questo, l’accesso al documento, la firma al PEI dovrebbe coinvolgere necessariamente anche i membri del GLO assenti durante l’incontro con possibilità di inserire la firma in un momento successivo.

Come condividere il PEI?

Rispetto invece alla condivisione del documento con i membri del GLO, nel rispetto della privacy non è possibile farlo via e-mail come allegato, si potrebbe però condividere una bozza omettendo i dati sensibili. Con la pubblicazione del nuovo decreto previsto per il mese di maggio, probabilmente dovrebbero  giungere, almeno si spera, chiarimenti riguardo la condivisione del documento su portale SIDI e ulteriori precisazioni riguardo la firma al PEI e piccoli ritocchi al PEI stesso.

Concludendo...

Volendo avere una mentalità innovativa e realmente propensa al cambiamento non possiamo limitare questioni così importanti al solo aspetto normativo.

Bisogna pensare al focus del perchè si condivide il PEI con i membri del GLO e dell’importanza di questo passaggio che deve essere garantito, sempre. E’ dall’unione di tutti, dalla rete che decide di percorrere percorsi condivisi che è possibile garantire ai nostri alunni il successo scolastico e lo stare bene a scuola.

Bisognerebbe prendere le distanze da chi si interessa al puro aspetto “burocratico” dell’inclusione tralasciando aspetti più  interessanti e di sostanza. Il GLO è un gruppo che deve essere valorizzato e che bisogna tenere in vita anche se ciò richiede uno sforzo nella stesura dei decreti, un impegno per le convocazioni del gruppo e un rincorrere persone per la firma al documento.

Buon lavoro, Antonella

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