Il GLO, gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, è previsto per ogni Istituzione scolastica, nell’ottica dell’inclusione dei singoli alunni in condizione di disabilità.
“Ogni Gruppo di Lavoro Operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità”.
La partecipazione al GLO da parte dei docenti rientra tra quelle che sono definite “ore da dedicare alla funzione docente”. Tali attività sono ben esplicitate e regolate dall’art. 29 del CCNL 2006/2009 che recita:
“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”
In buona sostanza, dal punto di vista normativo ogni docente è tenuto a partecipare al GLO. È un dovere professionale “etico” più che di natura normativa.
I docenti non hanno l’0bbligo di partecipare, ma, in caso di assenza hanno bensì il dovere di attuare quanto riportato nel PEI e quanto concordato e verbalizzato dai membri del GLO durante l’incontro.
Purtroppo, nella realtà dei fatti, nell’anno 2021 non è ancora ben consolidata, all’interno di alcuni istituti scolastici, l’esistenza di un gruppo di lavoro per l’inclusione che si faccia effettivamente carico degli alunni con disabilità, essendoci la tendenza a “delegare” all’insegnante di sostegno i compiti in essi previsti.
Le tipologie di riunioni e il monte ore previsto per esse (40 per i consigli di classe e 40 per i collegi dei docenti) sono precisate nel CCNL.
La composizione del consiglio di classe è altrettanto precisata dai decreti delegati che nel 1974 hanno istituito gli organi collegiali della scuola: il consiglio di classe è composto dai docenti della classe più due rappresentanti dei genitori e due degli alunni.
DUNQUE IL GLO NON È IL CONSIGLIO DI CLASSE re LA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AD ESSO NON È UN DOVERE PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO, allo stesso modo in cui non lo è per i dipendenti del Ministero della Salute, che infatti non partecipano quasi mai alle riunioni del GLO (giustamente).
In sostanza gli obblighi di lavoro per tutti i lavoratori sono fissati esclusivamente dal proprio contratto di lavoro, non dalle leggi del parlamento.
Se fosse diversamente sarebbe la fine della storia del diritto del lavoro! Si tratta dell’ABC della civiltà giuridica!